Nuove disposizioni INPS: domanda di assegno per nucleo familiare

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’Inps, esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Lo ha comunicato l’Inps nella circolare n. 45 del 22 marzo scorso, precisando che le domande per la prestazione familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP”(SR16), a decorrere dal 1° aprile devono essere presentate esclusivamente all’INPS.
Le richieste già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni fornite al successivo paragrafo 4.2.
Le domande presentate in via telematica all’Inps, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta.
Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.
L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.