Circolare INPS n° 132 del 10-09-2021

Prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (gestione ex ENPALS). Modifiche apportate dall’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Preliminarmente, si ribadisce che, in linea con la particolare natura del settore dello spettacolo, l’assicurazione di malattia viene riconosciuta a tutti i lavoratori in argomento (con le sole eccezioni indicate nella medesima circolare), compresi i soggetti che svolgono la loro attività senza vincolo di subordinazione.

Ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione contributiva occorre, pertanto, tenere in considerazione la sola natura dell’attività lavorativa prescindendo dalla tipologia di rapporto di lavoro o dal settore di inquadramento del datore di lavoro. Conseguentemente, risultano obbligati al versamento tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dello spettacolo, compresi quelli che corrispondono, in forza di previsioni di contratti e accordi collettivi di lavoro ovvero di pattuizioni individuali, un trattamento economico al lavoratore in caso di assenze per malattia.

Si ricorda, al riguardo, che la prestazione della malattia è per sua natura compensativa della perdita di guadagno e, pertanto, non è possibile riconoscere la tutela previdenziale da parte dell’Inps nel caso in cui il lavoratore percepisca la normale retribuzione in caso di malattia.

Risultano esclusi dall’obbligo assicurativo per la malattia:

• i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”;
• i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche;
• gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a decorrere dal 26 maggio 2021

Tutti i dettagli nella circolare INPS al link: https://bit.ly/3A6Llc1