Care compagne e cari compagni,
come noto, la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2022), ha disposto, con effetto dal 1° luglio 2022, il trasferimento della funzione previdenziale svolta dall’INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola) all’INPS (circolare Inps n. 92/2022 e circolare Inca n. 219/2022).
In particolare, il comma 108 dell’art. 1 della legge di Bilancio, prevede che per gli eventi di disoccupazione e cassa integrazione guadagni che si verificheranno entro il 31 dicembre 2023 si continuerà ad applicare la disciplina di cui agli articoli 22-25 del regolamento vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I suddetti trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 24 della legge n. 88/89).
A partire dal 1° gennaio 2024 ai giornalisti con rapporto di lavoro subordinato verrà applicata la disciplina prevista in materia di disoccupazione NASpI. L’Istituto garantirà, in presenza dei requisiti di legge, il riconoscimento dell’indennità di mobilità.
L’Inps, con la circolare in oggetto, riepiloga la disciplina di cui agli artt. 22-25 del regolamento INPGI e fornisce le relative istruzioni operative.

Destinatari (art. 22)
Il regolamento INPGI, all’art. 22, prevede che l’indennità di disoccupazione venga riconosciuta ai giornalisti che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro. L’indennità non spetta in caso di dimissioni e risoluzione consensuale.
Tuttavia, l’indennità di disoccupazione è riconosciuta in caso di dimissioni per giusta causa per le seguenti ipotesi:
❖ mancato pagamento della retribuzione;
❖ aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
❖ modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
❖ mobbing;
❖ notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art. 2112, comma 4, del Codice civile);
❖ spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” (art. 2103 Codice civile);
❖ comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.


L’indennità è riconosciuta anche in caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità.
L’Istituto chiarisce che l’indennità di disoccupazione è riconosciuta qualora la risoluzione consensuale sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso l’Ispettorato territoriale del lavoro secondo le modalità previste all’articolo 7 della legge n. 604/66, come sostituito dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2022.
Nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale, l’assicurato è tenuto a produrre, al momento della presentazione della domanda il verbale di conciliazione o accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa, bisogna allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro con l’impegno di comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Requisiti e durata dell’indennità di disoccupazione ordinaria e sussidio straordinario (articoli 22 e 23)
Ai fini dell’accesso al trattamento di disoccupazione, un ulteriore requisito è quello di essere iscritti all’INPGI da almeno un biennio.
• trattamento di disoccupazione ordinario ridotto spetta al giornalista che può far valere, oltre al suddetto requisito di anzianità di iscrizione all’INPGI, almeno 13 settimane e fino a 51 settimane di contribuzione contro la disoccupazione
nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità spetta per un numero di giorni pari ai giorni di effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro presenti nel biennio di osservazione.
• trattamento di disoccupazione ordinario
spetta al giornalista che possa far valere almeno 52 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità spetta per un numero di giorni pari ai giorni di effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro presenti nel biennio di osservazione, per un numero massimo di giorni indennizzabili pari a 360.
• sussidio straordinario di disoccupazione
Si ha diritto al sussidio straordinario qualora permanga lo stato di disoccupazione dopo la fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria e decorre dal giorno successivo alla data in cui termina la fruizione del trattamento ordinario. Spetta per un periodo della durata massima
di ulteriori 360 giorni.
Per il periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria è riconosciuta la contribuzione figurativa, rapportata ai giorni di effettivo godimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria medesima, mentre per il periodo di fruizione del sussidio straordinario non compete la contribuzione figurativa.
Misura giornaliera dell’indennità di disoccupazione (articolo 24)
La base di calcolo per la determinazione della misura è data dalla retribuzione media contributiva relativa alle ultime 12 mensilità di contribuzione. In caso di rapporto di lavoro inferiore ai 12 mesi, la base di calcolo è data dal minor numero di mensilità coperte da contribuzione negli ultimi 12 mesi.
L’indennità mensile è pari al 60 per cento della retribuzione media, entro il limite del massimale dell’indennità corrispondente al 60 per cento della retribuzione mensile minima, maggiorato dell’indennità di contingenza, prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore ordinario.
Per l’anno 2022, l’indennità mensile non può superare l’importo massimo pari a € 1.745,30 (importo massimo giornaliero pari a € 56,30).

La prestazione si riduce del 5 per cento ogni trenta giorni a decorrere dal primo giorno del settimo mese di fruizione (181° giorno della prestazione), fino ad una riduzione massima del 50 per cento, così come indicato nella seguente tabella:

PERIODO DAL/ALPERCENTUALE DI RIDUZIONE
DELL’INDENNITÀ GIORNALIERA
1° giorno/180° giorno……….
181° giorno/210° giorno5%
211° giorno/240° giorno10%
241° giorno/270° giorno15%
271° giorno/300° giorno20%
301° giorno/330° giorno25%
331° giorno/360° giorno30%
361° giorno/390° giorno35%
391° giorno/420° giorno40%
421° giorno/450° giorno45%
451° giorno/720° giorno50%

Sospensione dell’indennità (articolo 24)
Qualora il percettore l’indennità, sottoscriva un contratto di lavoro subordinato sia di natura giornalistica o non giornalistica (anche in uno Stato estero), di durata pari o inferiore a sei mesi, la prestazione sarà sospesa per la durata del rapporto di lavoro.
Il beneficiario è tenuto a comunicare all’Inps tramite l’invio telematico del modello “DIS3” la intervenuta rioccupazione, con l’indicazione della durata del rapporto di lavoro. L’Inps precisa che il periodo di sospensione farà riferimento alla durata di calendario del rapporto di lavoro, e non alle giornate effettivamente lavorate. Qualora il rapporto di lavoro cessi anticipatamente rispetto alla durata originaria (anche per dimissioni), l’erogazione riprende a decorrere dalla data di effettiva cessazione intervenuta anticipatamente.
Nel caso di sottoscrizione di contratto di lavoro subordinato di natura non giornalistica di durata superiore a sei mesi, la prestazione non viene sospesa e non vi è neanche la decadenza dal diritto, ma dalla durata residua della prestazione si sottraggono tutti i giorni effettivi di durata del contratto
e si indennizzano i soli giorni residui eventualmente ancora spettanti.
In caso di rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi di natura giornalistica si decade dalla prestazione. Al termine del rapporto di lavoro si potrà presentare una nuova domanda.
Anche se il rapporto di lavoro è inizialmente di durata superiore a sei mesi ma si interrompe prima dei sei mesi, anche per dimissioni, la prestazione può essere comunque ripristinata.

Le suddette disposizioni trovano applicazione sia per l’indennità di disoccupazione ordinaria che per il sussidio straordinario.
Cumulo con redditi da lavoro autonomo (articolo 24)
Per quanto riguarda lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, subordinata (preesistente alla cessazione del rapporto di lavoro che ha dato luogo all’indennità di disoccupazione) o parasubordinata, il regolamento INPGI prevede che l’istituto della cumulabilità venga applicato nella seguente modalità:
❖ il 50 per cento del/i reddito/i da lavoro non è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione dal cui importo verrà decurtato il 50 per cento del/i reddito/i da lavoro;
❖ il rimanente 50 per cento del/i reddito/i è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione fino al limite di un terzo dell’indennità medesima;
❖ nel caso in cui il 50 per cento del complessivo reddito da lavoro (autonomo, subordinato preesistente e/o parasubordinato) dovesse superare il limite di un terzo, si decurta dall’indennità di disoccupazione l’intero ammontare della somma eccedente il limite.
Il beneficiario che svolge attività lavorativa in corso di fruizione della prestazione dovrà comunicare ogni mese all’INPS, attraverso l’invio telematico del modello “DIS3”, il reddito da lavoro riferito al/i mese/i precedente/i rispetto a quello in cui si invia la comunicazione.
La comunicazione deve avvenire inderogabilmente entro il terzo mese successivo alla mensilità indennizzabile. Nel caso la comunicazione avvenga oltre il termine, si perderà il diritto alla fruizione della prestazione per la mensilità di riferimento.
Le suddette disposizioni si applicano sia all’indennità di disoccupazione ordinaria che al sussidio straordinario.
Domanda e decorrenza dell’indennità di disoccupazione (articolo 25)
Per fruire della prestazione si deve presentare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica accedendo al sito Inps alla voce “Disoccupazione ordinaria per i giornalisti” disponibile seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.
La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (la prestazione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro) o dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso (la prestazione decorre
dal giorno successivo alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mancato preavviso).
In caso di fruizione dell’indennità sostituiva del preavviso, al momento della presentazione della domanda di indennità, si può scegliere (con apposita dichiarazione), se percepire l’indennità di disoccupazione al termine del periodo di fruizione dell’indennità di mancato preavviso o dal giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Se la domanda invece è presentata oltre il sessantesimo giorno dalla data di cessazione o dalla data di fine dell’indennità sostitutiva del preavviso, entro il limite della durata teorica di prestazione spettante, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda e spetta per
il solo periodo residuo ancora spettante.
Documentazione da produrre al momento della domanda
Oltre alla presentazione della domanda l’assicurato deve produrre la seguente documentazione:
❖ documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro: lettera di licenziamento o modello “DIS 2”, certificazione del datore di lavoro attestante l’ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro;
❖ ultime buste paga;
❖ copia dei relativi contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contratti di lavoro nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
❖ compilazione modello “DIS 3” mensile attestante la continuità dello stato di disoccupazione;
❖ dichiarazione relativa alle coordinate bancarie;
❖ modulo domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla prestazione di disoccupazione.
Decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione
La decadenza dal diritto alla prestazione avviene nei seguenti casi:
❖ titolarità di trattamento pensionistico diretto;
❖ titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità di disoccupazione ordinaria;
❖ rioccupazione con rapporto di lavoro di natura giornalistica di durata superiore a sei mesi.
Contribuzione figurativa
Per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno fino alla data del 31 dicembre 2023, la contribuzione figurativa sarà riconosciuta d’ufficio per i periodi di fruizione dell’indennità, rapportata ai giorni di effettivo godimento della prestazione e accreditata in AGO.
La media retributiva da prendere a base per la valorizzazione dell’accredito non può essere superiore alla retribuzione prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore capo, con l’aggiunta delle maggiorazioni per scatti biennali.
La contribuzione figurativa non compete per il periodo di fruizione del sussidio straordinario di disoccupazione.
Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
L’indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario sono incompatibili:
❖ con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui al D.lgs n. 509/94, e al D.lgs n. 103/96 e con l’APE sociale;
❖ con la NASpI, la DIS-COLL, l’ALAS e l’ISCRO.
L’indennità di disoccupazione ordinaria e il sussidio straordinario sono incumulabili con le indennità di malattia e maternità.
In caso di insorgenza dei suddetti eventi l’indennità ordinaria e il sussidio straordinario saranno sospese per tutta la durata dell’indennità di malattia/maternità per poi essere ripristinate per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.
Ricorsi
L’Istituto nella circolare in oggetto precisa che la competenza a decidere i ricorsi amministrativi è in capo al Comitato Provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.
In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo.
Il regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione, decorre in alternativa:
❖ dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;
❖ dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione;
❖ dalla data di comunicazione della decisione del ricorso intervenuta entro il termine di 90 giorni;
❖ dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.